Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Yemen intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
      Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da Organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area.
      Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti

 

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di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
      L'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo I).
      In particolare, l'Accordo, al fine di incoraggiare gli investitori delle due Parti, prevede una serie di garanzie per assicurare un «trattamento giusto ed equo» agli investimenti effettuati dagli operatori economici delle Parti contraenti sulla base del principio della non discriminazione tra investitori dell'una o dell'altra Parte, assicurando che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Viene previsto che ciascuna Parte contraente, conformemente alle proprie leggi, conceda ai cittadini dell'altra Parte contraente, che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dall'Accordo medesimo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività professionali, impegnandosi a trattare nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio degli stessi cittadini e dei loro familiari. Inoltre viene previsto che le società costituite in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte contraente, ma di proprietà controllate dagli investitori dell'altra Parte contraente, siano autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte contraente ospitante (articolo II).
      L'articolo III dell'Accordo contempla la clausola della nazione più favorita e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, sono però considerati compatibili con quanto previsto dal presente Accordo i privilegi che una delle Parti contraenti riserverà a un Paese terzo sulla base della sua appartenenza a un'unione doganale o economica, a un mercato comune, a una zona di libero scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero.
      L'articolo IV prevede la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili e altri analoghi eventi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente.
      Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe non potranno avvenire, direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica e su base non discriminatoria. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Tale risarcimento dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria previsto dalle procedure e dalle modalità di rimborso internazionalmente riconosciute, calcolato a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. Il risarcimento sarà determinato secondo parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Se l'oggetto dell'esproprio è una joint venture costituita sul territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella joint venture. Viene inoltre contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato a riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove, dopo l'espropriazione,
 

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il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo V).
      Ognuna delle Parti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio e comunque entro tre mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento (articoli VI e VIII).
      Nel caso in cui una Parte contraente o un suo organismo delegato versi un risarcimento a un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte contraente, questa riconoscerà all'altra Parte o al suo organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo VII). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, come SACE, che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.
      L'articolo IX prevede che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle Parti.
      Sempre in tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che, qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia d'investimenti (articolo X).
      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo XI).
      Le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il presente Accordo non influenza i termini di carattere più favorevole conclusi tra una delle Parti contraenti e gli investitori dell'altra Parte contraente (articolo XII).
      La validità dell'Accordo è prevista in dieci anni a decorrere dalla data di notifica tra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, rinnovabile tacitamente per altri cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa data (articolo XIV).
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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